Verbale di nomina Amministratore condominiale

Verbale di nomina Amministratore condominiale

 

 

Verbale di nomina Amministratore, quali sono i presupposti e le regole per una corretta nomina

Verbale di nomina dell’Amministratore: presupposti e regole per una corretta nomina

Abbiamo esaminato, in un precedente articolo i casi in cui l’assemblea deve  necessariamente adottare e utilizzare i criteri di legge della cosiddetta Maggioranza Rafforzata. Nel presente saggio ne vedremo una applicazione pratica.

La nomina dell’Amministratore rappresenta di sicuro uno dei momenti più importanti nella vita di un condominio, perché determina l’individuazione del soggetto incaricato della gestione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, della tutela degli interessi dei condomini e dell’attuazione delle decisioni dell’assemblea. Per essere valida ed efficace, la nomina deve rispettare alcuni specifici presupposti previsti dal Codice Civile e tutto ciò deve risultare da un verbale assembleare correttamente redatto.

Quando è obbligatoria la nomina dell’Amministratore

Secondo l’articolo 1129 del Codice Civile, la nomina dell’Amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto. Negli edifici con un numero inferiore di partecipanti la nomina è facoltativa, ma può comunque essere deliberata dall’assemblea qualora i proprietari ritengano necessario affidare a un soggetto specifico la gestione del patrimonio comune.

L’Amministratore può essere una persona fisica oppure una società, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa. In particolare, deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dall’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, salvo alcune eccezioni per chi ha già svolto attività di amministrazione condominiale per un determinato periodo.

La convocazione dell’assemblea e la delibera di nomina

La nomina dell’Amministratore deve avvenire attraverso una delibera dell’assemblea condominiale. La convocazione deve indicare chiaramente nell’ordine del giorno la voce relativa alla nomina, consentendo ai condomini di essere informati preventivamente sull’argomento da discutere.

Durante l’assemblea possono essere presentate diverse candidature. È buona prassi che ogni candidato fornisca un preventivo dettagliato, indicando il compenso richiesto, le attività comprese nell’incarico e gli eventuali costi aggiuntivi. L’Amministratore, infatti, al momento dell’accettazione della nomina deve specificare analiticamente l’importo del proprio compenso, pena la nullità della nomina stessa.

La deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio (500 millesimi). Tale quorum è necessario e richiesto sia per la prima nomina sia per il rinnovo dell’incarico.

Il contenuto del verbale di nomina

Il verbale rappresenta il documento ufficiale che certifica la decisione dell’assemblea. Deve contenere alcuni elementi essenziali:

  • data, luogo e modalità di svolgimento dell’assemblea;
  • elenco dei condomini presenti, delegati e relativi millesimi rappresentati;
  • indicazione dell’argomento posto all’ordine del giorno;
  • riepilogo della discussione e delle candidature presentate;
  • risultato della votazione con indicazione dei favorevoli, contrari e astenuti;
  • nominativo dell’Amministratore incaricato;
  • durata dell’incarico;
  • compenso concordato e condizioni economiche;
  • eventuali incarichi aggiuntivi affidati.

La durata dell’incarico è stabilita in un anno, con rinnovo per un ulteriore anno salvo diversa decisione dell’assemblea o revoca.

Accettazione dell’incarico e obblighi dell’Amministratore

Una volta nominato, l’Amministratore deve accettare formalmente l’incarico e comunicare ai condomini i propri dati professionali, il codice fiscale o partita IVA, il luogo dove verranno custoditi i registri condominiali e gli orari nei quali è possibile consultare la documentazione.

Tra i principali obblighi dell’Amministratore rientrano la gestione delle parti comuni, l’esecuzione delle delibere assembleari, la riscossione delle quote condominiali, la predisposizione del rendiconto annuale, la conservazione della documentazione e gli adempimenti fiscali e amministrativi del condominio.

L’importanza di un verbale corretto

Un verbale di nomina redatto in modo completo tutela sia il condominio sia l’Amministratore, evitando contestazioni future sulla validità della decisione assembleare o sulle condizioni dell’incarico. Una corretta verbalizzazione consente infatti di dimostrare il rispetto delle procedure previste dalla legge e garantisce trasparenza nei rapporti tra amministratore e condomini.

Per questo motivo, la nomina non deve essere considerata un semplice adempimento formale, ma un atto fondamentale che definisce responsabilità, poteri e modalità operative nella gestione della comunità condominiale.

La maggioranza rafforzata nella nomina dell’Amministratore: presupposti, interpretazioni e orientamenti

La nomina dell’Amministratore condominiale è una delle deliberazioni più rilevanti che l’assemblea è chiamata ad assumere, poiché attribuisce a un soggetto esterno o interno il potere di rappresentare il condominio, gestire le risorse economiche comuni e dare esecuzione alle decisioni dei proprietari. Proprio per la delicatezza dell’incarico, il legislatore ha previsto un quorum deliberativo qualificato, comunemente definito maggioranza rafforzata.

L’articolo 1136, comma 4, del Codice Civile stabilisce infatti che le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dell’Amministratore devono essere approvate con la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, ovvero 500 millesimi. Si tratta di una maggioranza più elevata rispetto a quella richiesta per molte decisioni ordinarie della gestione condominiale.

Perché è richiesta una maggioranza rafforzata

La scelta del legislatore di richiedere il raggiungimento dei 500 millesimi non è casuale. L’Amministratore, infatti, non è un semplice esecutore materiale delle decisioni assembleari, ma assume una funzione di rappresentanza legale del condominio e dispone di importanti poteri gestionali.

Tra i suoi compiti rientrano:

  • la gestione del conto corrente condominiale;
  • la riscossione delle quote dai condomini;
  • la stipula di contratti per servizi e manutenzioni;
  • la rappresentanza del condominio nei rapporti con terzi e davanti all’autorità giudiziaria;
  • la conservazione della documentazione amministrativa e contabile.

La necessità di una maggioranza qualificata mira quindi a garantire che una figura così centrale venga scelta con un consenso sufficientemente rappresentativo della collettività condominiale, evitando che un gruppo minoritario possa imporre un amministratore non condiviso dalla maggioranza dei proprietari.

La questione della “doppia maggioranza”

La regola prevista dall’articolo 1136, comma 4, richiede il contemporaneo rispetto di due condizioni:

  1. la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, calcolata in base alle teste presenti o rappresentate;
  2. almeno 500 millesimi del valore dell’edificio.

Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti. Non è sufficiente, quindi, che un candidato ottenga il maggior numero di voti se questi rappresentano una quota millesimale inferiore alla metà del valore dell’edificio.

Ad esempio, se in assemblea partecipano 12 condomini rappresentanti complessivamente 700 millesimi, la nomina sarà valida soltanto se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi.

Cosa accade se non si raggiungono i 500 millesimi

La mancata approvazione con la maggioranza prevista dalla legge impedisce il perfezionamento della nomina. L’assemblea non può considerare validamente nominato un Amministratore che abbia ottenuto solamente una maggioranza semplice, anche se rappresentativa di un numero elevato di condomini.

In caso di mancato accordo, il condominio può convocare una nuova assemblea per tentare di raggiungere il quorum richiesto. Qualora però l’assemblea non riesca a provvedere alla nomina, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché venga nominato un Amministratore giudiziario, secondo quanto previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile.

Il caso del rinnovo dell’Amministratore

Un aspetto particolarmente discusso riguarda il rinnovo dell’incarico. La legge equipara il rinnovo alla nuova nomina, pertanto anche la conferma dell’Amministratore in carica richiede il raggiungimento della maggioranza rafforzata.

Non è quindi sufficiente che l’Amministratore continui automaticamente nel proprio incarico per semplice inerzia dell’assemblea. Il rinnovo deve essere espressamente deliberato oppure deve risultare comunque dal verbale assembleare con il rispetto dei quorum previsti.

Le criticità pratiche

Nella realtà condominiale il raggiungimento dei 500 millesimi può risultare complesso, soprattutto negli edifici con molti proprietari o con elevato assenteismo assembleare. Questo può determinare situazioni di difficoltà gestionale, nelle quali l’Amministratore uscente continua a svolgere attività urgenti in regime di prorogatio, in attesa della nuova deliberazione.

La maggioranza rafforzata rappresenta quindi un equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la necessità di garantire stabilità e continuità amministrativa, dall’altro quella di assicurare che chi gestisce gli interessi comuni goda di un adeguato livello di consenso.

In conclusione, il quorum dei 500 millesimi nella nomina dell’Amministratore non costituisce un semplice formalismo procedurale, ma una garanzia sostanziale. La legge richiede infatti che una decisione così importante sia sostenuta da una rappresentanza significativa della proprietà condominiale, rafforzando il principio secondo cui l’Amministratore deve operare sulla base di un incarico effettivamente condiviso dalla comunità dei condomini.

VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Nomina dell’Amministratore

Condominio “________________”
Via __________________________ n. ___ – Comune di __________________

Verbale dell’assemblea ordinaria/straordinaria del giorno //______

L’anno , il giorno ___ del mese di __________, alle ore ____, presso __________________________, si è riunita l’assemblea dei condomini del Condominio “______”, regolarmente convocata ai sensi di legge, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Nomina dell’Amministratore condominiale per il periodo / – Determinazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell’assemblea il Sig./Sig.ra __________________________, mentre viene nominato segretario il Sig./Sig.ra __________________________.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione e procede alla verifica delle presenze.

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti condomini:

Condomino Unità immobiliare Millesimi Presente/Delegato
__________________ ______ ______ ______
__________________ ______ ______ ______
__________________ ______ ______ ______

Totale millesimi rappresentati: ______/1000.

Verificata la validità dell’assemblea, il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all’ordine del giorno.

Discussione sulla nomina dell’Amministratore

L’assemblea prende atto della necessità di procedere alla nomina dell’Amministratore condominiale, in quanto il precedente incarico è giunto a scadenza.

Vengono presentate le seguenti candidature:

  • Sig./Sig.ra __________________________, che illustra il proprio preventivo e propone un compenso annuo pari a € __________ oltre eventuali oneri di legge;
  • Sig./Sig.ra __________________________, che presenta la propria proposta gestionale con compenso annuo pari a € __________ oltre eventuali oneri di legge.

Dopo ampia discussione, l’assemblea valuta le candidature presentate e procede alla votazione.

Deliberazione

L’assemblea, con votazione espressa nelle forme di legge:

Voti favorevoli alla nomina del Sig./Sig.ra __________________________:
n. ______ condomini rappresentanti ______/1000 millesimi.

Voti contrari:
n. ______ condomini rappresentanti ______/1000 millesimi.

Astenuti:
n. ______ condomini rappresentanti ______/1000 millesimi.

Preso atto del risultato della votazione, l’assemblea delibera di nominare quale Amministratore del Condominio “________________” il Sig./Sig.ra __________________________, con studio in __________________________, codice fiscale __________________, partita IVA __________________.

La presente nomina viene conferita per la durata prevista dall’articolo 1129 del Codice Civile, con decorrenza dal //______.

L’assemblea approva quale compenso per l’attività ordinaria di amministrazione l’importo annuo di:

€ __________ (__________________________)

oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.

Il compenso comprende le attività ordinarie previste dalla normativa vigente. Eventuali attività straordinarie saranno oggetto di specifico incarico e relativa determinazione economica da parte dell’assemblea.

Accettazione dell’incarico

Il Sig./Sig.ra __________________________, presente all’assemblea, dichiara di accettare l’incarico e si impegna a svolgere le funzioni previste dalla legge e dal regolamento condominiale.

L’Amministratore comunica ai condomini:

  • i propri dati anagrafici e fiscali;
  • il luogo presso cui saranno custoditi i registri condominiali;
  • gli orari e le modalità per la consultazione della documentazione condominiale;
  • gli estremi del conto corrente condominiale dedicato.

Passaggio di consegne

L’assemblea incarica il nuovo Amministratore di procedere al ritiro della documentazione amministrativa, contabile e tecnica dal precedente Amministratore, inclusi:

  • registro anagrafe condominiale;
  • registro dei verbali assembleari;
  • registro di nomina e revoca degli Amministratori;
  • documentazione bancaria;
  • contratti di manutenzione;
  • documentazione fiscale e tecnica.

Null’altro essendovi da discutere, alle ore ______ il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell’assemblea

Il Segretario

L’Amministratore nominato per accettazione

Questo modello evidenzia anche il punto più delicato della nomina: nel verbale deve risultare chiaramente il raggiungimento della doppia maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti + almeno 500 millesimi), perché una votazione riportata in modo incompleto può diventare oggetto di contestazione.

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