Sistema di gestione dei rischi

Sistema di gestione dei rischi

 

 

SISTEMA DI RISK MANAGEMENT

Principi generali

Art. 133 – Sistema di gestione dei rischi

  1. Il Condominio adotta un Sistema di Gestione dei Rischi finalizzato a identificare, valutare, prevenire e monitorare gli eventi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di governance.
  2. Il sistema è parte integrante della pianificazione strategica e del controllo della gestione.

Art. 134 – Finalità

Il Sistema di Gestione dei Rischi persegue le seguenti finalità:

  1. a) salvaguardare il patrimonio immobiliare;
  2. b) tutelare la sicurezza delle persone;
  3. c) garantire la continuità dei servizi;
  4. d) ridurre l’esposizione economica e legale;
  5. e) supportare le decisioni degli organi del Condominio.

Art. 135 – Principi

La gestione dei rischi si fonda sui principi di:

  • prevenzione;
  • proporzionalità;
  • responsabilità;
  • trasparenza;
  • documentazione;
  • monitoraggio continuo;
  • miglioramento progressivo.

Classificazione dei rischi

Art. 136 – Categorie di rischio

Il Condominio classifica i rischi almeno nelle seguenti categorie:

  1. rischi strategici;
  2. rischi amministrativi;
  3. rischi economico-finanziari;
  4. rischi tecnici;
  5. rischi manutentivi;
  6. rischi legali;
  7. rischi assicurativi;
  8. rischi ambientali;
  9. rischi informatici;
  10. rischi reputazionali.

Art. 137 – Eventi di rischio

Sono considerati eventi di rischio, a titolo esemplificativo:

  • guasti agli impianti;
  • incendi;
  • infiltrazioni;
  • calamità naturali;
  • inadempimento contrattuale dei fornitori;
  • contenziosi;
  • morosità rilevante;
  • perdita di documentazione;
  • indisponibilità dei sistemi informatici;
  • violazione della riservatezza dei dati.

Processo di Risk Management

Art. 138 – Identificazione dei rischi

  1. L’Amministratore provvede periodicamente all’identificazione dei rischi che possono incidere sul patrimonio, sulla gestione e sui servizi condominiali.
  2. L’identificazione tiene conto delle informazioni provenienti da:
  • controlli interni;
  • audit;
  • segnalazioni dei condòmini;
  • verifiche tecniche;
  • sinistri;
  • contenziosi.

Art. 139 – Valutazione dei rischi

Ogni rischio è valutato considerando almeno:

  • probabilità di accadimento;
  • impatto economico;
  • impatto sulla sicurezza;
  • impatto operativo;
  • impatto reputazionale.

Art. 140 – Trattamento dei rischi

Per ciascun rischio individuato è definita una strategia di trattamento che può consistere in:

  • eliminazione;
  • riduzione;
  • trasferimento (ad esempio mediante copertura assicurativa);
  • accettazione motivata.

Registro dei Rischi

Art. 141 – Istituzione del Registro dei Rischi

  1. È istituito il Registro dei Rischi del Condominio.
  2. Il Registro è aggiornato almeno annualmente e ogniqualvolta si verifichino eventi significativi.

Art. 142 – Contenuti del Registro

Per ciascun rischio sono indicati almeno:

  • codice identificativo;
  • descrizione;
  • categoria;
  • probabilità;
  • impatto;
  • livello di rischio;
  • misure preventive;
  • responsabile del monitoraggio;
  • data dell’ultima revisione.

Continuità operativa

Art. 143 – Piano di Continuità Operativa

  1. Il Condominio adotta un Piano di Continuità Operativa volto ad assicurare la prosecuzione delle attività essenziali in caso di eventi straordinari.
  2. Il Piano individua:
  • servizi essenziali;
  • responsabilità;
  • procedure di emergenza;
  • modalità di comunicazione;
  • priorità di ripristino.

Art. 144 – Gestione delle emergenze

Per gli eventi che possono compromettere la continuità della gestione sono predisposte procedure operative riguardanti:

  • eventi naturali;
  • incendi;
  • allagamenti;
  • interruzione dell’energia elettrica;
  • indisponibilità degli impianti;
  • indisponibilità dei sistemi informatici.

Art. 145 – Ripristino delle attività

L’Amministratore coordina le attività necessarie per il ripristino delle funzioni essenziali, assicurando la documentazione delle azioni intraprese e la comunicazione ai condòmini.

Monitoraggio e riesame

Art. 146 – Monitoraggio dei rischi

Il monitoraggio dei rischi è effettuato con periodicità almeno annuale e comprende:

  • verifica dell’efficacia delle misure adottate;
  • aggiornamento della valutazione;
  • individuazione di nuovi rischi;
  • riesame delle priorità di intervento.

Art. 147 – Relazione annuale sui rischi

L’Amministratore presenta all’Assemblea una relazione che evidenzia:

  • principali rischi individuati;
  • eventi verificatisi;
  • misure adottate;
  • stato del Piano di Continuità Operativa;
  • proposte di aggiornamento.

ALLEGATO D – Matrice di Valutazione dei Rischi

Probabilità Impatto Livello Azione richiesta
Bassa Basso Trascurabile Monitoraggio ordinario
Bassa Alto Moderato Misure preventive
Media Medio Significativo Piano di mitigazione
Alta Medio Elevato Intervento prioritario
Alta Alto Critico Azione immediata e monitoraggio continuo

“Sistema di gestione dei rischi”

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