
SISTEMA DI RISK MANAGEMENT
Principi generali
Art. 133 – Sistema di gestione dei rischi
- Il Condominio adotta un Sistema di Gestione dei Rischi finalizzato a identificare, valutare, prevenire e monitorare gli eventi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di governance.
- Il sistema è parte integrante della pianificazione strategica e del controllo della gestione.
Art. 134 – Finalità
Il Sistema di Gestione dei Rischi persegue le seguenti finalità:
- a) salvaguardare il patrimonio immobiliare;
- b) tutelare la sicurezza delle persone;
- c) garantire la continuità dei servizi;
- d) ridurre l’esposizione economica e legale;
- e) supportare le decisioni degli organi del Condominio.
Art. 135 – Principi
La gestione dei rischi si fonda sui principi di:
- prevenzione;
- proporzionalità;
- responsabilità;
- trasparenza;
- documentazione;
- monitoraggio continuo;
- miglioramento progressivo.
Classificazione dei rischi
Art. 136 – Categorie di rischio
Il Condominio classifica i rischi almeno nelle seguenti categorie:
- rischi strategici;
- rischi amministrativi;
- rischi economico-finanziari;
- rischi tecnici;
- rischi manutentivi;
- rischi legali;
- rischi assicurativi;
- rischi ambientali;
- rischi informatici;
- rischi reputazionali.
Art. 137 – Eventi di rischio
Sono considerati eventi di rischio, a titolo esemplificativo:
- guasti agli impianti;
- incendi;
- infiltrazioni;
- calamità naturali;
- inadempimento contrattuale dei fornitori;
- contenziosi;
- morosità rilevante;
- perdita di documentazione;
- indisponibilità dei sistemi informatici;
- violazione della riservatezza dei dati.
Processo di Risk Management
Art. 138 – Identificazione dei rischi
- L’Amministratore provvede periodicamente all’identificazione dei rischi che possono incidere sul patrimonio, sulla gestione e sui servizi condominiali.
- L’identificazione tiene conto delle informazioni provenienti da:
- controlli interni;
- audit;
- segnalazioni dei condòmini;
- verifiche tecniche;
- sinistri;
- contenziosi.
Art. 139 – Valutazione dei rischi
Ogni rischio è valutato considerando almeno:
- probabilità di accadimento;
- impatto economico;
- impatto sulla sicurezza;
- impatto operativo;
- impatto reputazionale.
Art. 140 – Trattamento dei rischi
Per ciascun rischio individuato è definita una strategia di trattamento che può consistere in:
- eliminazione;
- riduzione;
- trasferimento (ad esempio mediante copertura assicurativa);
- accettazione motivata.
Registro dei Rischi
Art. 141 – Istituzione del Registro dei Rischi
- È istituito il Registro dei Rischi del Condominio.
- Il Registro è aggiornato almeno annualmente e ogniqualvolta si verifichino eventi significativi.
Art. 142 – Contenuti del Registro
Per ciascun rischio sono indicati almeno:
- codice identificativo;
- descrizione;
- categoria;
- probabilità;
- impatto;
- livello di rischio;
- misure preventive;
- responsabile del monitoraggio;
- data dell’ultima revisione.
Continuità operativa
Art. 143 – Piano di Continuità Operativa
- Il Condominio adotta un Piano di Continuità Operativa volto ad assicurare la prosecuzione delle attività essenziali in caso di eventi straordinari.
- Il Piano individua:
- servizi essenziali;
- responsabilità;
- procedure di emergenza;
- modalità di comunicazione;
- priorità di ripristino.
Art. 144 – Gestione delle emergenze
Per gli eventi che possono compromettere la continuità della gestione sono predisposte procedure operative riguardanti:
- eventi naturali;
- incendi;
- allagamenti;
- interruzione dell’energia elettrica;
- indisponibilità degli impianti;
- indisponibilità dei sistemi informatici.
Art. 145 – Ripristino delle attività
L’Amministratore coordina le attività necessarie per il ripristino delle funzioni essenziali, assicurando la documentazione delle azioni intraprese e la comunicazione ai condòmini.
Monitoraggio e riesame
Art. 146 – Monitoraggio dei rischi
Il monitoraggio dei rischi è effettuato con periodicità almeno annuale e comprende:
- verifica dell’efficacia delle misure adottate;
- aggiornamento della valutazione;
- individuazione di nuovi rischi;
- riesame delle priorità di intervento.
Art. 147 – Relazione annuale sui rischi
L’Amministratore presenta all’Assemblea una relazione che evidenzia:
- principali rischi individuati;
- eventi verificatisi;
- misure adottate;
- stato del Piano di Continuità Operativa;
- proposte di aggiornamento.
ALLEGATO D – Matrice di Valutazione dei Rischi
| Probabilità | Impatto | Livello | Azione richiesta |
| Bassa | Basso | Trascurabile | Monitoraggio ordinario |
| Bassa | Alto | Moderato | Misure preventive |
| Media | Medio | Significativo | Piano di mitigazione |
| Alta | Medio | Elevato | Intervento prioritario |
| Alta | Alto | Critico | Azione immediata e monitoraggio continuo |
“Sistema di gestione dei rischi”
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