Principi del Sistema Documentale

Principi del Sistema Documentale

 

 

Principi del Sistema Documentale

Art. 148 – Istituzione del Sistema Documentale

  1. Il Condominio adotta un Sistema Documentale Unitario finalizzato a garantire la corretta formazione, classificazione, gestione, conservazione e reperibilità di tutti i documenti della Governance.
  2. Il Sistema Documentale costituisce patrimonio informativo del Condominio.

Art. 149 – Obiettivi

Il Sistema Documentale assicura:

  1. a) certezza delle informazioni;
  2. b) univocità della documentazione;
  3. c) tracciabilità delle decisioni;
  4. d) conservazione della memoria organizzativa;
  5. e) supporto ai processi decisionali;
  6. f) continuità amministrativa.

Art. 150 – Principi

La gestione documentale è improntata ai principi di:

  • autenticità;
  • integrità;
  • affidabilità;
  • reperibilità;
  • riservatezza;
  • aggiornamento continuo;
  • conservazione.

Classificazione documentale

Art. 151 – Piano di classificazione

  1. Tutti i documenti sono classificati secondo un Piano di Classificazione approvato dall’Amministratore.
  2. La classificazione è uniforme per l’intero sistema documentale.

Art. 152 – Macroclassi documentali

La documentazione è suddivisa almeno nelle seguenti macroclassi:

  1. Governance;
  2. Assemblea;

III. Amministrazione;

  1. Contabilità;
  2. Contratti;
  3. Patrimonio;

VII. Manutenzioni;

VIII. Sicurezza;

  1. Contenzioso;
  2. Assicurazioni;
  3. Privacy;

XII. Personale e collaboratori.

Art. 153 – Fascicoli

Ogni procedimento amministrativo genera uno o più fascicoli documentali contenenti tutti gli atti relativi allo stesso procedimento.

Codifica documentale

Art. 154 – Sistema di codifica

Ogni documento è identificato mediante un codice univoco composto almeno da:

  • area funzionale;
  • tipologia documentale;
  • anno;
  • numero progressivo;
  • indice di revisione.

Art. 155 – Versioni dei documenti

Ogni documento riporta:

  • numero di revisione;
  • data di emissione;
  • data di aggiornamento;
  • responsabile dell’approvazione;
  • stato del documento.

Art. 156 – Stato dei documenti

I documenti possono assumere i seguenti stati:

  • Bozza;
  • In verifica;
  • Approvato;
  • Pubblicato;
  • Revisionato;
  • Archiviato;
  • Annullato.

Gestione dei documenti

Art. 157 – Emissione

Ogni documento è emesso secondo una procedura che garantisce:

  • completezza;
  • correttezza;
  • identificabilità dell’autore;
  • approvazione preventiva.

Art. 158 – Approvazione

L’approvazione compete al soggetto individuato dal presente Codice o dalle procedure organizzative.

Art. 159 – Distribuzione

Il Sistema assicura che ogni destinatario disponga esclusivamente della versione vigente del documento.

Art. 160 – Revisione

La revisione dei documenti avviene:

  • periodicamente;
  • in seguito a modifiche normative;
  • dopo modifiche organizzative;
  • a seguito di audit;
  • in presenza di non conformità.

Conservazione documentale

Art. 161 – Conservazione

I documenti sono conservati secondo modalità idonee a garantirne:

  • leggibilità;
  • integrità;
  • reperibilità;
  • protezione;
  • disponibilità nel tempo.

Art. 162 – Archivio corrente

L’Archivio Corrente contiene la documentazione relativa ai procedimenti in corso.

Art. 163 – Archivio storico

L’Archivio Storico raccoglie la documentazione relativa ai procedimenti conclusi, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 164 – Scarto documentale

Lo scarto dei documenti è effettuato esclusivamente dopo la verifica dei termini di conservazione e secondo procedure formalizzate.

Digitalizzazione

Art. 165 – Sistema informatico documentale

Il Condominio promuove l’utilizzo di sistemi informatici idonei a garantire la gestione digitale della documentazione.

Art. 166 – Documenti informatici

I documenti informatici hanno la medesima rilevanza organizzativa dei documenti analogici quando formati e conservati secondo la normativa vigente.

Art. 167 – Backup e sicurezza

Il Sistema Documentale prevede:

  • copie di sicurezza periodiche;
  • controllo degli accessi;
  • registrazione delle modifiche;
  • misure di protezione dei dati;
  • procedure di ripristino.

Controllo documentale

Art. 168 – Audit documentale

Con periodicità almeno annuale è effettuata una verifica sulla completezza e sull’aggiornamento del Sistema Documentale.

Art. 169 – Indicatori documentali

Sono monitorati almeno i seguenti indicatori:

  • documenti aggiornati;
  • documenti scaduti;
  • revisioni effettuate;
  • tempi medi di aggiornamento;
  • documenti privi di approvazione;
  • completezza degli archivi.

Art. 170 – Relazione annuale

L’Amministratore presenta annualmente una relazione sullo stato del Sistema Documentale, evidenziando:

  • livello di aggiornamento;
  • criticità riscontrate;
  • interventi eseguiti;
  • proposte di miglioramento.

ALLEGATO E – Piano di Classificazione Documentale

Codice Area Documenti principali
GOV Governance Codice, regolamenti, procedure
ASM Assemblea Convocazioni, verbali, delibere
ECO Contabilità Bilanci, registri, rendiconti
TEC Tecnica Manutenzioni, impianti, verifiche
LEG Legale Contenzioso, pareri, contratti
PRI Privacy Informative, registri, nomine
SIC Sicurezza DVR, verifiche, piani di emergenza

Disposizioni generali

Art. 171 – Istituzione del Sistema dei Registri

  1. Il Condominio adotta un Sistema dei Registri finalizzato a garantire la completezza, la tracciabilità e la conservazione delle informazioni rilevanti ai fini della governance.
  2. I Registri costituiscono documenti ufficiali della gestione e sono parte integrante del Sistema Documentale.
  3. Ogni Registro è tenuto in formato cartaceo, digitale o misto, purché siano garantite autenticità, integrità, reperibilità e conservazione.

Art. 172 – Finalità

I Registri assicurano:

  1. a) la continuità amministrativa;
  2. b) la trasparenza della gestione;
  3. c) la verificabilità delle attività;
  4. d) la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;
  5. e) il supporto alle decisioni dell’Assemblea e dell’Amministratore.

Art. 173 – Principi di tenuta

Ogni Registro deve essere:

  • univoco;
  • aggiornato;
  • cronologico;
  • verificabile;
  • sottoposto a controlli periodici;
  • conservato secondo le disposizioni del presente Codice.

Registri istituzionali

Art. 174 – Registro degli Organi

Sono annotati:

  • composizione degli organi;
  • nomine;
  • cessazioni;
  • deleghe;
  • sostituzioni;
  • durata degli incarichi.

Art. 175 – Registro delle Deliberazioni

Per ogni deliberazione sono riportati almeno:

  • numero progressivo;
  • data;
  • organo deliberante;
  • oggetto;
  • esito della votazione;
  • maggioranze conseguite;
  • stato di esecuzione.

Art. 176 – Registro delle Decisioni dell’Amministratore

Sono annotate le decisioni assunte nell’esercizio delle attribuzioni gestionali, con indicazione di:

  • motivazione;
  • riferimento normativo;
  • effetti amministrativi;
  • documenti collegati.

Registri amministrativi

Art. 177 – Registro dei Procedimenti

Ogni procedimento amministrativo è registrato indicando:

  • numero identificativo;
  • oggetto;
  • responsabile;
  • data di avvio;
  • fasi principali;
  • data di conclusione;
  • esito.

Art. 178 – Registro delle Comunicazioni

Sono annotate le comunicazioni ufficiali in entrata e in uscita, con riferimento a:

  • mittente o destinatario;
  • oggetto;
  • modalità di trasmissione;
  • data;
  • protocollo.

Art. 179 – Registro degli Accessi Documentali

Ogni richiesta di accesso alla documentazione è registrata con indicazione di:

  • richiedente;
  • documenti richiesti;
  • data della richiesta;
  • esito;
  • data di evasione.

Registri economico-finanziari

Art. 180 – Registro della Programmazione Economica

Contiene:

  • bilanci preventivi;
  • piani finanziari;
  • variazioni di bilancio;
  • cronologia delle approvazioni.

Art. 181 – Registro dei Fondi

Per ciascun fondo sono annotati:

  • istituzione;
  • finalità;
  • movimentazioni;
  • disponibilità residue.

Art. 182 – Registro della Morosità

Il Registro riporta:

  • posizione del debitore;
  • importi dovuti;
  • scadenze;
  • solleciti;
  • azioni intraprese;
  • stato del recupero.

Registri tecnici

Art. 183 – Registro del Patrimonio

Sono censiti:

  • beni comuni;
  • impianti;
  • attrezzature;
  • pertinenze;
  • stato di conservazione;
  • valore documentale.

Art. 184 – Registro delle Manutenzioni

Per ogni intervento sono riportati:

  • bene interessato;
  • tipo di manutenzione;
  • impresa incaricata;
  • costo;
  • data di esecuzione;
  • verifica finale.

Art. 185 – Registro delle Verifiche Tecniche

Sono registrati:

  • collaudi;
  • ispezioni;
  • verifiche periodiche;
  • certificazioni;
  • prescrizioni;
  • scadenze successive.

Registri di controllo

Art. 186 – Registro dei Rischi

È aggiornato in conformità al Libro VIII e contiene la classificazione, la valutazione e il monitoraggio dei rischi.

Art. 187 – Registro delle Non Conformità

Sono registrate tutte le non conformità rilevate, con indicazione delle azioni correttive e dello stato di attuazione.

Art. 188 – Registro degli Audit

Contiene:

  • programma degli audit;
  • rapporti;
  • raccomandazioni;
  • verifiche di efficacia;
  • stato di chiusura.

Registri della conformità

Art. 189 – Registro degli Obblighi Normativi

Sono censiti gli obblighi derivanti da:

  • legge;
  • regolamenti;
  • deliberazioni assembleari;
  • contratti;
  • prescrizioni tecniche.

Art. 190 – Registro delle Scadenze

Il Registro raccoglie tutte le scadenze amministrative, fiscali, tecniche, assicurative e manutentive, indicando:

  • adempimento;
  • responsabile;
  • termine;
  • stato di esecuzione.

Art. 191 – Registro delle Coperture Assicurative

Per ogni polizza sono annotati:

  • compagnia;
  • numero di polizza;
  • rischi coperti;
  • massimali;
  • franchigie;
  • decorrenza;
  • scadenza;
  • sinistri collegati.

Riesame del Sistema dei Registri

Art. 192 – Verifica periodica

L’Amministratore verifica almeno annualmente:

  • completezza dei Registri;
  • aggiornamento delle informazioni;
  • coerenza con il Sistema Documentale;
  • corretta conservazione;
  • rispetto delle procedure di tenuta.

Art. 193 – Indicatori di efficacia

Sono monitorati almeno:

  • percentuale di registri aggiornati;
  • registrazioni effettuate nei termini;
  • registrazioni incomplete;
  • anomalie riscontrate;
  • tempi medi di aggiornamento;
  • esiti delle verifiche periodiche.

Art. 194 – Relazione sul Sistema dei Registri

La Relazione Annuale sulla Governance contiene una sezione dedicata allo stato del Sistema dei Registri, con l’indicazione delle eventuali criticità e delle misure di miglioramento.

ALLEGATO F – Catalogo dei Registri Obbligatori

Codice Registro Responsabile
RG-01 Registro degli Organi Amministratore
RG-02 Registro delle Deliberazioni Segretario/Amministratore
RG-03 Registro dei Procedimenti Amministratore
RG-04 Registro delle Comunicazioni Ufficio Amministrativo
RG-05 Registro della Morosità Amministratore
RG-06 Registro del Patrimonio Tecnico incaricato
RG-07 Registro delle Manutenzioni Tecnico incaricato
RG-08 Registro dei Rischi Amministratore
RG-09 Registro delle Non Conformità Amministratore
RG-10 Registro degli Audit Revisore/Auditor
RG-11 Registro delle Scadenze Amministratore
RG-12 Registro delle Coperture Assicurative Amministratore

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