
Installazione della antenna centralizzata condominiale.
Può un condomino opporsi alla installazione e continuare a utilizzare quella propria?
In linea generale un singolo condomino non può impedire all’assemblea di deliberare l’installazione di un’antenna centralizzata se la delibera è adottata con le maggioranze previste dalla legge e l’intervento è legittimo.
Tuttavia, può continuare a utilizzare la propria antenna individuale, purché siano rispettati determinati requisiti.
Il diritto all’antenna individuale
L’art. 1122-bis del Codice civile tutela il diritto del singolo condomino a installare e mantenere un impianto non centralizzato di ricezione radiotelevisiva. L’installazione deve:
- arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni;
- non compromettere la stabilità e la sicurezza dell’edificio;
- rispettare il decoro architettonico. (Brocardi)
La presenza di un impianto centralizzato non elimina automaticamente questo diritto. La giurisprudenza e la dottrina prevalenti ritengono che il condomino possa mantenere un’antenna propria se sussistono i presupposti di legge. (condominio.it)
Può opporsi all’installazione dell’antenna centralizzata?
Può:
- votare contro in assemblea;
- se ritiene la delibera illegittima (ad esempio perché viola la legge o il regolamento condominiale), impugnarla davanti all’autorità giudiziaria nei termini di legge.
Non può invece bloccare l’esecuzione dell’opera solo perché preferisce continuare a utilizzare la propria antenna.
È obbligato a collegarsi all’impianto centralizzato?
Non necessariamente.
Occorre distinguere due aspetti:
- Uso dell’impianto: il condomino può continuare a servirsi della propria antenna individuale, se legittimamente installata.
- Spese: se l’impianto centralizzato costituisce un’innovazione o un’opera deliberata dall’assemblea, la partecipazione alle spese dipende dalla natura dell’intervento e dalle norme applicabili. In molti casi il condomino resta comunque tenuto a contribuire alle spese delle parti comuni, anche se sceglie di non utilizzare l’impianto; solo in particolari ipotesi previste dal Codice civile (ad esempio innovazioni suscettibili di utilizzazione separata) può essere esonerato. (condominio.it)
Il fatto che il condomino abbia recentemente sostituito la propria antenna e che questa “funzioni benissimo” non gli attribuisce il diritto di impedire l’installazione dell’antenna centralizzata deliberata dal condominio.
Occorre distinguere due profili:
- La decisione del condominio
- Se l’assemblea ha approvato validamente la realizzazione dell’impianto centralizzato con le maggioranze previste dalla legge, la decisione è vincolante per tutti i condomini, salvo che venga impugnata per motivi di illegittimità.
- Il semplice fatto che un condomino non ne tragga utilità perché possiede già un’antenna efficiente non costituisce un motivo sufficiente per bloccare l’intervento.
- L’antenna privata del condomino
- Il condomino può chiedere di mantenere la propria antenna, purché essa non arrechi pregiudizio alle parti comuni, alla sicurezza o al decoro dell’edificio.
- Se però il condominio, per realizzare l’impianto centralizzato, deve utilizzare la stessa porzione di tetto o eliminare installazioni che occupano le parti comuni, la questione cambia: il diritto del singolo all’antenna individuale non è assoluto e deve essere bilanciato con il diritto del condominio a una migliore gestione delle parti comuni.
Sul piano pratico
Il condomino non può dire:
“La mia antenna è nuova, quindi il condominio non può installare quella centralizzata.”
Può invece sostenere:
“Vorrei continuare a utilizzare la mia antenna, se ciò non ostacola l’impianto centralizzato e non crea danni o pregiudizi.”
Quanto alle spese
Anche se decidesse di continuare a usare la propria antenna, potrebbe comunque essere tenuto a contribuire alle spese dell’impianto centralizzato, se la delibera è valida e l’opera rientra tra quelle che gravano su tutti i condomini. L’eventuale mancato utilizzo dell’impianto non comporta automaticamente l’esonero dal pagamento.
- La rimozione delle antenne individuali può essere legittima
Se l’assemblea ha deliberato:
- l’installazione di un impianto centralizzato idoneo a soddisfare le esigenze di ricezione di tutti i condomini;
- la contestuale rimozione delle antenne individuali installate sul tetto comune;
la delibera può essere legittima, purché:
- sia stata approvata con le maggioranze previste dal Codice civile;
- l’impianto centralizzato garantisca un servizio equivalente;
- la rimozione sia giustificata dall’interesse comune (migliore utilizzo del tetto, minore impatto estetico, maggiore sicurezza, riduzione delle manutenzioni).
La giurisprudenza ha più volte affermato che la centralizzazione degli impianti di ricezione televisiva costituisce un intervento conforme all’interesse condominiale.
- Il diritto all’antenna individuale non è assoluto
L’art. 1122-bis c.c. tutela il diritto del singolo a installare un impianto individuale, ma non gli attribuisce un diritto perpetuo a occupare il tetto comune quando il condominio abbia realizzato un impianto centralizzato idoneo.
In altre parole, il condomino ha diritto alla ricezione del segnale, non necessariamente a mantenerla mediante la propria antenna sul tetto comune.
- L’obiezione “la mia antenna è nuova”
Dal punto di vista giuridico, è un argomento debole.
Il fatto che l’antenna:
- sia stata installata da poco;
- sia perfettamente funzionante;
- sia stata pagata interamente dal condomino,
non impedisce al condominio di realizzare un impianto centralizzato e di chiedere la rimozione delle antenne individuali dal tetto comune, se la delibera è valida.
Al massimo, il condomino potrebbe lamentare un pregiudizio economico, ma ciò non comporta automaticamente l’illegittimità della delibera.
- Quando potrebbe avere ragione il condomino?
Potrebbe contestare la delibera se, ad esempio:
- non sono state raggiunte le maggioranze richieste;
- l’impianto centralizzato non garantisce un servizio equivalente;
- la rimozione delle antenne individuali non è necessaria;
- la delibera comporta una compressione ingiustificata del diritto di ricezione.
Si tratta però di ipotesi che richiedono una prova concreta.
Conclusione
Sulla base dei fatti esposti, il condomino non può opporsi con successo solo perché la sua antenna è recente e funziona bene. Se il condominio ha deliberato validamente l’installazione dell’impianto centralizzato e la rimozione delle antenne individuali dal tetto comune per realizzare un impianto unico efficiente, la delibera è, in linea di principio, conforme alla disciplina condominiale.
L’unica verifica davvero decisiva riguarda la maggioranza con cui è stata approvata la delibera, perché per questo tipo di intervento la validità dipende anche dal rispetto dei quorum previsti dalla legge.
Per l’installazione di un impianto centralizzato di ricezione radiotelevisiva il legislatore ha previsto una maggioranza agevolata, introdotta dalla legge n. 66/2001, che richiama il quorum dell’art. 1136, terzo comma, c.c. (Studio Monti Bologna)
Se l’assemblea si è svolta in seconda convocazione (come avviene nella quasi totalità dei condomini), la delibera è valida se ottiene:
- la maggioranza degli intervenuti in assemblea (non di tutti i 32 condomini);
- almeno 1/3 del valore dell’edificio, cioè 333,33 millesimi. (Brocardi)
Esempio
Condominio di 32 appartamenti (1.000/1.000 millesimi).
Se sono presenti 24 condomini rappresentanti 800 millesimi:
- occorrono almeno 13 voti favorevoli (maggioranza dei presenti);
- tali voti devono rappresentare almeno 333,33 millesimi.
Se invece sono presenti 18 condomini:
- occorrono almeno 10 voti favorevoli;
- sempre con almeno 333,33 millesimi.
Attenzione a un aspetto importante
È opportuno verificare come è stata formulata la delibera.
Se l’ordine del giorno era:
“Installazione dell’impianto centralizzato e rimozione delle antenne individuali esistenti”,
la giurisprudenza tende a considerare la rimozione delle antenne come accessoria e conseguente alla realizzazione dell’impianto centralizzato, quando sia necessaria per l’uso razionale del tetto e per il conseguimento delle finalità dell’intervento. In tal caso, la maggioranza agevolata è generalmente ritenuta sufficiente. Tuttavia, se la rimozione imponesse limitazioni ulteriori non strettamente necessarie o incidesse in modo sproporzionato sui diritti dei singoli, potrebbero sorgere profili di impugnazione.

