Gestione assemblea condominiale

Gestione assemblea condominiale

 

 

MODELLO M-ASM-001

Convocazione Assembleare

Il modello standard comprende:

  • intestazione del Condominio;
  • dati identificativi dell’Assemblea;
  • Ordine del Giorno;
  • documentazione allegata;
  • istruzioni per la partecipazione;
  • modalità di conferimento delle deleghe;
  • firma dell’Amministratore;
  • numero di protocollo.

POS-ASM-002 – GESTIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Disposizioni generali

Art. 233 – Scopo

La presente Procedura Operativa disciplina l’organizzazione, lo svolgimento e la conclusione dell’Assemblea Condominiale, garantendo regolarità, trasparenza, partecipazione e corretta formazione della volontà assembleare.

Art. 234 – Campo di applicazione

La procedura si applica:

  • alle Assemblee ordinarie;
  • alle Assemblee straordinarie;
  • alle Assemblee in presenza;
  • alle Assemblee telematiche;
  • alle Assemblee in modalità mista.

Art. 235 – Principi

Lo svolgimento dell’Assemblea è ispirato ai principi di:

  • legalità;
  • imparzialità;
  • partecipazione;
  • correttezza;
  • trasparenza;
  • verbalizzazione integrale delle decisioni;
  • tracciabilità delle votazioni.

Costituzione dell’Assemblea

Art. 236 – Accreditamento dei partecipanti

Prima dell’apertura della seduta sono effettuate le operazioni di accreditamento, comprendenti:

  • identificazione dei partecipanti;
  • verifica della titolarità del diritto di intervento;
  • controllo delle deleghe;
  • registrazione delle presenze;
  • determinazione dei millesimi rappresentati.

Art. 237 – Verifica del quorum costitutivo

  1. Il Presidente, con il supporto dell’Amministratore, verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto dalla legge.
  2. L’esito della verifica è riportato nel verbale.

Art. 238 – Nomina del Presidente e del Segretario

  1. L’Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina del Presidente e del Segretario.
  2. Le relative deliberazioni sono immediatamente verbalizzate.

Svolgimento della seduta

Art. 239 – Apertura dei lavori

Il Presidente:

  • dichiara aperta la seduta;
  • comunica il numero dei presenti;
  • verifica il quorum deliberativo;
  • illustra l’Ordine del Giorno.

Art. 240 – Discussione degli argomenti

La trattazione degli argomenti avviene secondo l’Ordine del Giorno.

Per ciascun punto sono registrati:

  • relazione introduttiva;
  • interventi;
  • richieste di chiarimento;
  • eventuali documenti acquisiti;
  • proposte formulate.

Art. 241 – Regole di intervento

Il Presidente assicura:

  • pari diritto di parola;
  • ordine nella discussione;
  • pertinenza degli interventi;
  • rispetto dei tempi stabiliti;
  • corretto andamento della seduta.

Deliberazioni

Art. 242 – Formulazione delle proposte

Ogni proposta sottoposta a votazione deve essere:

  • chiara;
  • completa;
  • coerente con l’Ordine del Giorno;
  • verbalizzata integralmente.

Art. 243 – Votazioni

Le votazioni riportano almeno:

  • favorevoli;
  • contrari;
  • astenuti;
  • millesimi rappresentati;
  • maggioranze conseguite.

Art. 244 – Esito delle deliberazioni

Per ogni deliberazione il verbale indica:

  • approvata;
  • respinta;
  • rinviata;
  • ritirata.

Verbale assembleare

Art. 245 – Redazione del verbale

Il verbale è redatto contestualmente allo svolgimento della seduta o immediatamente dopo la sua conclusione.

Art. 246 – Contenuto minimo

Il verbale contiene almeno:

  • data;
  • luogo;
  • modalità di svolgimento;
  • elenco dei partecipanti;
  • quote millesimali;
  • Presidente;
  • Segretario;
  • Ordine del Giorno;
  • sintesi della discussione;
  • deliberazioni;
  • esito delle votazioni;
  • eventuali allegati.

Art. 247 – Allegati

Costituiscono allegati del verbale:

  • foglio presenze;
  • deleghe;
  • relazioni tecniche;
  • preventivi;
  • documentazione economica;
  • presentazioni;
  • dichiarazioni consegnate.

Chiusura della seduta

Art. 248 – Chiusura

Il Presidente dichiara chiusa la seduta indicando l’orario di conclusione.

Art. 249 – Comunicazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono comunicate ai condòmini secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento condominiale.

Art. 250 – Archiviazione del fascicolo assembleare

Il Fascicolo Assembleare comprende:

  • convocazione;
  • documentazione istruttoria;
  • foglio presenze;
  • deleghe;
  • verbale;
  • allegati;
  • comunicazioni successive.

Controllo della procedura

Art. 251 – Indicatori di prestazione

Sono monitorati almeno:

  • assemblee svolte nei termini;
  • durata media delle sedute;
  • numero medio di partecipanti;
  • percentuale di deleghe;
  • deliberazioni impugnate;
  • deliberazioni eseguite entro i termini;
  • contestazioni procedurali.

Art. 252 – Riesame

La presente Procedura è riesaminata:

  • annualmente;
  • dopo modifiche normative;
  • a seguito di contenzioso;
  • dopo audit;
  • in presenza di criticità organizzative.

ALLEGATO I – Checklist di gestione dell’Assemblea (CL-ASM-002)

Prima dell’apertura

☐ Verifica presenze

☐ Controllo deleghe

☐ Calcolo millesimi

☐ Verifica quorum

☐ Nomina Presidente

☐ Nomina Segretario

Durante la seduta

☐ Discussione ordinata dei punti all’Ordine del Giorno

☐ Registrazione degli interventi rilevanti

☐ Votazioni regolarmente effettuate

☐ Verifica delle maggioranze

Al termine

☐ Verbale completato

☐ Allegati acquisiti

☐ Firma del Presidente

☐ Firma del Segretario

☐ Fascicolo assembleare costituito

☐ Comunicazione delle deliberazioni pianificata

MODELLO M-ASM-002 – Verbale Assembleare

Il modello standard comprende:

  • dati identificativi del Condominio;
  • estremi della convocazione;
  • elenco dei partecipanti e dei delegati;
  • verifica dei quorum;
  • nomina del Presidente e del Segretario;
  • trattazione dei punti all’Ordine del Giorno;
  • testo delle deliberazioni;
  • risultati delle votazioni;
  • firme;
  • elenco degli allegati.

Art. 253 – Scopo

La presente Procedura Operativa disciplina le modalità di registrazione, attuazione, monitoraggio e chiusura delle deliberazioni assembleari, assicurandone la completa esecuzione e la tracciabilità.

Art. 254 – Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea, indipendentemente dalla loro natura:

  • amministrativa;
  • economico-finanziaria;
  • tecnica;
  • contrattuale;
  • organizzativa;
  • patrimoniale.

Art. 255 – Principi

L’attuazione delle deliberazioni si ispira ai principi di:

  • efficacia;
  • tempestività;
  • trasparenza;
  • responsabilità;
  • verificabilità;
  • rendicontazione.

Registrazione della deliberazione

Art. 256 – Iscrizione nel Registro delle Deliberazioni

Ogni deliberazione è iscritta nel Registro delle Deliberazioni entro cinque giorni dalla sottoscrizione del verbale.

Art. 257 – Contenuto della registrazione

Per ciascuna deliberazione sono riportati almeno:

  • numero identificativo;
  • data;
  • Assemblea di riferimento;
  • oggetto;
  • responsabile dell’attuazione;
  • termine previsto;
  • stato di avanzamento;
  • data di chiusura.

Art. 258 – Classificazione

Le deliberazioni sono classificate in funzione della materia trattata, della priorità e dell’impatto organizzativo, economico e tecnico.

Pianificazione dell’attuazione

Art. 259 – Piano di esecuzione

Per le deliberazioni che comportano attività complesse è predisposto un Piano di Esecuzione contenente:

  • attività da svolgere;
  • responsabili;
  • risorse necessarie;
  • cronoprogramma;
  • indicatori di avanzamento.

Art. 260 – Assegnazione delle responsabilità

L’Amministratore individua i soggetti incaricati dell’attuazione delle deliberazioni, definendone compiti, responsabilità e termini di esecuzione.

Art. 261 – Comunicazione interna

Le deliberazioni sono comunicate ai soggetti incaricati della loro esecuzione, con trasmissione della documentazione necessaria.

Attuazione

Art. 262 – Avvio delle attività

L’attuazione della deliberazione ha inizio nei termini stabiliti dall’Assemblea o, in mancanza, entro un termine congruo compatibile con la natura dell’intervento.

Art. 263 – Monitoraggio

L’Amministratore verifica periodicamente:

  • stato di avanzamento;
  • rispetto del cronoprogramma;
  • utilizzo delle risorse;
  • eventuali criticità;
  • necessità di azioni correttive.

Art. 264 – Variazioni

Ogni variazione significativa rispetto alla deliberazione o al Piano di Esecuzione è documentata e, ove necessario, sottoposta all’Assemblea per le determinazioni di competenza.

Chiusura della deliberazione

Art. 265 – Verifica finale

Al completamento delle attività è effettuata una verifica finale avente ad oggetto:

  • conformità rispetto alla deliberazione;
  • raggiungimento degli obiettivi;
  • correttezza della documentazione;
  • regolarità amministrativa e contabile.

Art. 266 – Chiusura

La deliberazione è dichiarata conclusa quando risultano completate tutte le attività previste e sono acquisiti gli atti di chiusura.

Art. 267 – Archiviazione

Il Fascicolo della Deliberazione contiene almeno:

  • verbale assembleare;
  • documentazione istruttoria;
  • contratti eventualmente stipulati;
  • stati di avanzamento;
  • certificazioni;
  • documentazione contabile;
  • relazione conclusiva.

Rendicontazione

Art. 268 – Stato di attuazione

L’Amministratore aggiorna periodicamente il Registro delle Deliberazioni, indicando per ciascuna:

  • da avviare;
  • in corso;
  • sospesa;
  • completata;
  • archiviata.

Art. 269 – Relazione all’Assemblea

In occasione dell’Assemblea ordinaria l’Amministratore presenta una relazione sullo stato di attuazione delle deliberazioni, evidenziando:

  • attività concluse;
  • attività in corso;
  • ritardi;
  • criticità;
  • proposte di intervento.

Controllo della procedura

Art. 270 – Indicatori di prestazione

Sono monitorati almeno i seguenti indicatori:

  • deliberazioni eseguite nei termini;
  • deliberazioni in ritardo;
  • tempo medio di attuazione;
  • numero di proroghe;
  • numero di deliberazioni sospese;
  • percentuale di attività concluse.

Art. 271 – Audit

La procedura è soggetta a verifiche periodiche nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni e degli Audit previsti dal presente Codice.

Art. 272 – Riesame

La procedura è riesaminata almeno annualmente o in occasione di modifiche normative, organizzative o a seguito di criticità rilevate.

ALLEGATO L – Checklist di attuazione delle deliberazioni (CL-ASM-003)

Fase di avvio

☐ Deliberazione registrata

☐ Responsabile individuato

☐ Piano di esecuzione predisposto

☐ Risorse disponibili

☐ Comunicazioni effettuate

Fase di monitoraggio

☐ Stato di avanzamento aggiornato

☐ Scadenze rispettate

☐ Criticità registrate

☐ Azioni correttive adottate

Fase di chiusura

☐ Attività completate

☐ Verifica finale effettuata

☐ Documentazione acquisita

☐ Registro aggiornato

☐ Fascicolo archiviato

MODELLO M-ASM-003 – Scheda di Monitoraggio della Deliberazione

La scheda comprende:

  • Codice della deliberazione;
  • Oggetto;
  • Data di approvazione;
  • Responsabile dell’attuazione;
  • Cronoprogramma;
  • Stato di avanzamento (%);
  • Scadenze;
  • Criticità;
  • Azioni correttive;
  • Data di conclusione;
  • Esito finale.

POS-AMM-001 – PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE

Disposizioni generali

Art. 273 – Scopo

La presente Procedura Operativa disciplina la ricezione, la registrazione, la classificazione, l’assegnazione, la gestione e la conservazione della corrispondenza e dei documenti amministrativi del Condominio.

Art. 274 – Campo di applicazione

La procedura si applica a tutti i documenti:

  • cartacei;
  • informatici;
  • ricevuti mediante PEC;
  • ricevuti mediante posta elettronica ordinaria;
  • notificati da pubbliche amministrazioni;
  • trasmessi da professionisti, fornitori, condòmini e terzi.

Art. 275 – Principi

La gestione documentale garantisce:

  • tracciabilità;
  • tempestività;
  • integrità;
  • autenticità;
  • reperibilità;
  • riservatezza;
  • continuità amministrativa.

Ricezione dei documenti

Art. 276 – Canali di ricezione

La documentazione può pervenire mediante:

  • consegna diretta;
  • servizio postale;
  • raccomandata;
  • posta elettronica;
  • posta elettronica certificata;
  • piattaforme telematiche abilitate.

Art. 277 – Verifica preliminare

All’atto della ricezione sono verificati:

  • integrità del documento;
  • leggibilità;
  • completezza degli allegati;
  • identificazione del mittente;
  • data di ricezione.

Art. 278 – Documenti non conformi

Qualora un documento risulti incompleto, illeggibile o privo degli elementi essenziali, l’Amministratore richiede l’integrazione al mittente e ne dà evidenza nel sistema di protocollo.

Registrazione di protocollo

Art. 279 – Protocollo generale

Ogni documento soggetto a registrazione è iscritto nel Protocollo Generale con numero progressivo univoco.

Art. 280 – Contenuto della registrazione

La registrazione riporta almeno:

  • numero di protocollo;
  • data;
  • mittente o destinatario;
  • oggetto;
  • classificazione;
  • fascicolo di riferimento;
  • responsabile del procedimento.

Art. 281 – Immutabilità delle registrazioni

Le registrazioni di protocollo non possono essere eliminate. Eventuali rettifiche sono effettuate mediante annotazione che consenta la ricostruzione delle modifiche apportate.

Classificazione e fascicolazione

Art. 282 – Classificazione

Ogni documento è classificato secondo il Piano di Classificazione previsto.

Art. 283 – Fascicolazione

I documenti relativi al medesimo procedimento sono raccolti nel medesimo fascicolo amministrativo.

Art. 284 – Fascicoli elettronici

Qualora sia adottato un sistema informatico documentale, il fascicolo può essere costituito in formato digitale, garantendo autenticità, integrità e reperibilità.

Assegnazione e gestione

Art. 285 – Assegnazione dei documenti

L’Amministratore assegna tempestivamente i documenti ai responsabili competenti per materia, indicando eventuali termini di trattazione.

Art. 286 – Monitoraggio dei procedimenti

Il sistema documentale consente il monitoraggio dello stato di avanzamento dei procedimenti mediante l’aggiornamento del fascicolo e del Registro dei Procedimenti.

Art. 287 – Documenti riservati

I documenti contenenti dati personali, informazioni sensibili o informazioni riservate sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Conservazione e archiviazione

Art. 288 – Conservazione

I documenti sono conservati secondo i termini previsti dalla legge, dal presente Codice e dal Piano di Conservazione Documentale.

Art. 289 – Archiviazione

Al termine del procedimento il fascicolo è chiuso e trasferito nell’Archivio Corrente o nell’Archivio Storico, secondo la natura e lo stato degli atti.

Art. 290 – Scarto documentale

Lo scarto della documentazione può avvenire esclusivamente decorso il periodo minimo di conservazione previsto dalla normativa e previa verifica dell’assenza di contenziosi o procedimenti pendenti.

Controlli

Art. 291 – Verifiche periodiche

Con cadenza almeno semestrale è verificata:

  • la completezza del protocollo;
  • la corretta classificazione;
  • la regolare fascicolazione;
  • la chiusura dei procedimenti conclusi;
  • la reperibilità della documentazione.

Art. 292 – Indicatori di prestazione

Sono monitorati almeno i seguenti indicatori:

  • documenti protocollati entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione;
  • fascicoli completi;
  • documenti classificati correttamente;
  • tempi medi di assegnazione;
  • tempi medi di chiusura dei procedimenti;
  • anomalie documentali rilevate.

Art. 293 – Riesame della procedura

La presente Procedura è riesaminata almeno annualmente e ogniqualvolta intervengano modifiche normative, organizzative o tecnologiche che incidano sulla gestione documentale.

ALLEGATO M – Checklist Protocollo (CL-AMM-001)

Ricezione

☐ Documento integro

☐ Mittente identificato

☐ Allegati completi

☐ Data di ricezione verificata

Protocollo

☐ Numero assegnato

☐ Oggetto registrato

☐ Classificazione effettuata

☐ Fascicolo individuato

Gestione

☐ Responsabile assegnato

☐ Procedimento avviato

☐ Scadenze annotate

Archiviazione

☐ Fascicolo chiuso

☐ Conservazione verificata

☐ Archivio aggiornato

MODELLO M-AMM-001 – Scheda di Protocollo

La scheda contiene almeno:

  • Numero di protocollo;
  • Data e ora di registrazione;
  • Mittente/Destinatario;
  • Oggetto del documento;
  • Classificazione;
  • Fascicolo di riferimento;
  • Responsabile del procedimento;
  • Livello di riservatezza;
  • Termine di trattazione;
  • Esito del procedimento;

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